Simone Merola

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Rc professionale e Legge Gelli. Chi deve aderire a polizza per colpa grave?

2022-05-08 11:56

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Rc professionale e Legge Gelli. Chi deve aderire a polizza per colpa grave?

La legge Gelli Bianco introduce importanti innovazioni nel settore della responsabilità civile professionale dei medici, delle strutture sanitarie e del comparto in generale. E’ entrata in vigore il 01.04.2017 dopo un tortuoso iter tra Camera e Senato che è durato oltre un anno. Tale legge ha riflessi notevoli anche sulle polizze rc professionali dei sanitari.


Al fine di darle una risposta compiuta, gli articoli della nuova legge Gelli da prendere in considerazione sono sicuramente l’articolo 7, l’articolo 9 ed anche l’articolo 10, ma non tralascerei di approfondire i risvolti dell’articolo 12.




Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale


L’articolo 7 comma 1 stabilisce i criteri di attribuzione della Responsabilità: la struttura sanitaria che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti dalla struttura stessa risponde delle loro condotte colpose e dolose.


In primis viene disposto che la Struttura Sanitaria risponde sempre con responsabilità contrattuale anche se i medici che prestano nella stessa la loro opera siano inquadrati come liberi professionisti (“…ancorché non dipendenti della struttura stessa”). Quindi a prescindere dall’inquadramento del medico.


Il medico, invece, che presta la sua opera all’interno di una struttura sanitaria risponde con responsabilità extracontrattuale salvo che “abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente”.


Definire il regime contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità è molto importante. Infatti nella responsabilità contrattuale la prescrizione è di n.10 anni e l’onere della prova spetta a chi è chiamato in causa. Invece nella responsabilità extracontrattuale la prescrizione viene ridotta a 5 anni e chi fa causa dovrà dimostrare il danno ed il nesso causale tra errore e danno.


 


La rivalsa della struttura sanitaria sul medico


Altra novità importante novità introdotta dalla Legge Gelli riguarda la rivalsa che potrà effettuare la struttura sanitaria sul medico. L’art. 9 ci dice che potrà essere esercitata solo per colpa grave e dolo a prescindere dell’inquadramento del medico nella struttura. Fino ad oggi, invece, il medico era responsabile per colpa grave solo se era dipendente (quindi non libero professionista) di una struttura pubblica (non accreditata o privata).


 


Obbligo dell’Assicurazione


L’articolo 10 comma 1 stabilisce gli obblighi di assicurazione per le strutture: le strutture sanitarie devono essere provviste di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso i terzi ed i prestatori d’opera (omissis) anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture. Quindi è vero che si parla di obbligo ma sembra che ci sia spazio anche per altre misure come l’autoassicurazione.


L’articolo 10 comma 2 stabilisce gli obblighi di assicurazione per i liberi professionisti che svolgano la loro attività all’esterno delle strutture ovvero che si avvalgano delle stesse nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali: resta fermo per questi operatori sanitari l’obbligo di assicurazione previsto dal decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 e successive leggi.


L’articolo 10 comma 3 infine regolamenta l’obbligo di assicurazione per tutti gli altri operatori presso la struttura sanitaria non in regime di libera professione (in altre parole di quegli operatori sanitari che esercitano l’attività in qualità di dipendenti e non prestando assistenza a pazienti che non hanno scelto e dai quali non sono stati scelti): ciascun esercente la professione sanitaria che presta la propria opera a qualunque titolo presso una struttura sanitaria – pubblica o privata – provvede alla stipula, con oneri a suo carico di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.


Lo stesso articolo 10 rimanda poi a dei regolamenti attuativi la definizione dei requisiti minimi che dovranno avere le polizze di assicurazione per i medici e per le strutture sanitarie a seguito della legge Gelli.


Altro aspetto importante della Legge Gelli è l’imposizione della retroattività delle polizze professionali che dovrà essere almeno di n.10 anni. Inoltre viene anche fissata una postuma (o ultrattività) che dovrà essere di 10 anni. La postuma inoltre dovrà coprire sia i fatti professionali posti in essere nel periodo di vigenza della polizza e sia quelli posti in essere nel periodo di retroattività (quindi almeno decennale).


 


Azione diretta del danneggiato


L’articolo 12 della legge Gelli autorizza il soggetto danneggiato a citare direttamente la Compagnia di Assicurazioni della struttura sanitaria, in questi casi diviene utile unapolizza per assistenza legale (e non solo per spese legali) che si attivi a prescindere dalla polizza di colpa grave.


 


Conclusioni


Stipulare la polizza assicurativa in caso di “RIVALSA” dell’azienda è indispensabile !!


Stipulare la polizza assicurativa per assistenza legale può risultare molto utile, sempre !!



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